la nostra Assicurazione Generali spa iTALIA

la nostra Assicurazione Generali spa iTALIA

Dicembre 29, 2017 Uncategorized 0

 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ L’attività dell’Assicurata/Contraente ha per oggetto la consulenza, l’orientamento, l’assistenza operativa nell’avvio di imprese private e pubbliche; la consulenza in materia di gestione del marketing; l’animazione di feste e villaggi turistici; compreso corsi di formazione sportiva, per animazione ecc., e quant’altro di simile ed inerente. Si precisa che l’attività aziendale può essere svolta anche presso terzi e in ubicazioni diverse da quella indicata in atti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE
1) Resta tra le parti convenuto che è esclusa dalla garanzia ogni responsabilità inerente all’attività professionale e commerciale.
2) Resta tra le parti convenuto che l’Art. 1) delle Condizioni Particolari a stampa s’intende sostituito dal seguente:
comma1) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
B) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente comma 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, debitamente approvata. L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato. I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all’I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L. Qualora, nelle altre Condizioni Particolari di polizza, la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidità permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento s’intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra. L’assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro valgono anche per le azioni di rivalsa dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”
3) Resta tra le parti convenuto che a parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, i lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’assicurato.
4) In deroga al punto c) dell’art. 2/I) delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d’opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l’assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro, convenuto per l’assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O. L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell’Assicurato.
5) In deroga al punto c) dell’art. 2/I) delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora l’Assicurato si avvalga, di imprese regolarmente costituite per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione, resta tra le parti convenuto che i titolari ed i dipendenti delle predette ditte sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l’assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro, convenuto per l’assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O. L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dalle imprese artigiane regolarmente costituite mentre attendono a lavori per conto dell’Assicurato.
6) Resta tra le parti convenuto che sono comprese in garanzia anche le figure professionali previste dalla cosiddetta “Legge Biagi”.
7) A deroga di quanto previsto dal punto h) dell’Art. 2/II delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta tra le parti convenuto che l’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi, cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzione in genere, aree verdi e alberi anche ad alto fusto) ove si svolge l’attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempreché: – l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96; – dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale. Non sono compresi i danni derivanti da: – lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione; – umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.  L’assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro.
8) A parziale modifica ed a precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, resta tra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, gli amministratori dell’Assicurato che non rivestono la qualifica di legali rappresentanti.
9) Resta tra le parti convenuto che rientrano nel novero di terzi – limitatamente alle lesioni corporali – i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell’attività dell’Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato stesso per danni cagionati a terzi da detto personale durante l’espletamento di tali attività.
10)In relazione a quanto disposto dal punto l) dell’Art. 2/II delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che la garanzia è valida anche quando alla guida dei mezzi meccanici, usati dall’Assicurato, siano addetti dipendenti sprovvisti dell’abilitazione prescritta, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 18 anni.
11)A parziale deroga dell’art. 2/II, punti d) e f) l’assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai veicoli da trasporto – ad eccezione dei natanti – sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività dell’Assicurato, fermo quanto stabilito dall’art. 2/II, punto i). Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di Euro 50,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi.
12)A parziale modifica di quanto previsto dal punto d) dell’art. 2/II delle Condizioni Generali di Assicurazione sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l’esclusione dei danni a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo. Tale estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro.
13)Resta tra le parti convenuto che l’assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, ferma l’esclusione dei danni a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali di compiono i lavori. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di Euro 250.000,00.
14)A deroga dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione resta tra le parti convenuto che: – l’assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi in tutto il Mondo.; – l’assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.
15)Resta tra le parti convenuto che viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche alla persona, dipendente o non dipendente, designata come “Responsabile del servizio protezione e prevenzione” per la responsabilità civile a lui incombente ai sensi dell’art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.L’assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l’esposizione globale dell’infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.
16)La garanzia opera per la responsabilità civile ai ’sensi di legge (art. 2049 Codice Civile) attribuibile all’Assicurato nella sua qualità di committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo e le persone che si trovino, con il medesimo, nei rapporti di cui al punto a) dell’art. 2/I delle condizioni generali di assicurazione. L’assicurazione viene prestata con una scopertura di Euro 2.500,00 per ogni sinistro, nel senso che la Società interverrà solo per l’eccedenza rispetto a tale importo fino a concorrenza del massimale indicato in polizza. L’assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti provato che, al momento del sinistro, il mezzo era guidato da un dipendente dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
17)La garanzia s’intende estesa al rischio derivante: – Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands, in tutta Europa; – Dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio; – Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; – Dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi e bevande, restando, però, esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi – la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per danni corporali subiti dai dipendenti; – Dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; – Dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
18)La garanzia è altresì efficace per la Responsabilità Civile imputabile all’Assicurato in conseguenza di: – operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi; – operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da o su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dell’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato; – esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto; – proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.
19)L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell’Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvato.
20)A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima s’intende elevato da 15 giorni a 30 giorni.
21)La garanzia comprende anche i danni a cose detenute, compreso i danni ai locali e relativi arredamenti ed attrezzature ove si svolge la manifestazione, entro il limite stabilito in polizza per i danni materiali e comunque con il limite di Euro 250.000,00 e con una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro.
22)Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli associati e tutti i partecipanti alle varie attività organizzate e/o promosse dalla Contraente anche durante lo svolgimento delle stesse attività, nonché gli spettatori ed il pubblico.
23)L’assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni corporali a persone cagionati da specialità e prodotti somministrati o smerciati purché la vendita ed il danno sino avvenuti durante il periodo di validità della polizza. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
24)DL81 – Nuovi riferimenti al d. lgs. 81/2008 I riferimenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 – decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs. 81/2008 medesimo. In particolare eventuali riferimenti: – al Servizio di prevenzione e protezione, di cui al decreto 626/94, si intendono ora fatti agli artt. 31 e segg. del decreto 81/2008; – a lavori in cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto 494/96, si intendono ora fatti agli artt. 88 e segg. del decreto 81/2008.
25)PROROGA DELL’ASSICURAZIONE A parziale modifica dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta tra le parti convenuto che in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza il contratto è prorogato per un anno.
26)DENUNCIA SINISTRI A parziale modifica dell’Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta tra le parti convenuti che i termini per la denuncia di sinistro si intendono triplicati, dal fatto e/o dal momento in cui l’Assicurato ne viene a conoscenza.
27)FORO COMPETENTE A parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, resta tra le parti convenuto che il foro competente è esclusivamente quello dove ha sede l’Assicurato/Contraente.
28)PREVALENZA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI Si conviene tra le parti che le condizioni particolari dattiloscritte sono, se discordanti od in contrasto, prevalenti sulle condizioni tutte di polizza.
29)INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

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